CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 18
MISURA GIORNALIERA ED ORARIA DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 24 nov 1960
A tutti gli effetti del presente contratto la retribuzione giornaliera dei lavoratori ai otterrà dividendo per 26 l'importo della retribuzione mensile (ivi compresi gli eventuali scatti di anzianita) e quella oraria dividendo per 8 o per 10 la retribuzione giornaliera a seconda che si tratti di lavoratori con orario di 8 o di 10 ore giornaliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-18-2