CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 22

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

In vigore dal 24 nov 1960
A tutti i lavoratori verrà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di L. 15 per ogni giornata di presenza. Tale indennità non compete al lavoratori in trasferta o che fruiscono del concorso pasto. Saranno mantenuti gli eventuali migliori trattamenti economici in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-22-2

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