CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 22
73 / 91INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
In vigore dal 24 nov 1960
A tutti i lavoratori verrà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di L. 15 per ogni giornata di presenza.
Tale indennità non compete al lavoratori in trasferta o che fruiscono del concorso pasto.
Saranno mantenuti gli eventuali migliori trattamenti economici in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-22-2