CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 27

RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA

In vigore dal 24 nov 1960
L'autista è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare all'azienda tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli è affidato in consegna. Egli risponderà degli eventuali danni e delle contravvenzioni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-27-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo