CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 27
RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA
In vigore dal 24 nov 1960
L'autista è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare all'azienda tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli è affidato in consegna.
Egli risponderà degli eventuali danni e delle contravvenzioni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-27-2