CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 29

CONSERVAZIONE DEL POSTO

In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali, provinciali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto, per la durata della carica, con un massimo di anni due. Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento. Al lavoratore detenuto per cause di servizio, e che venga successivamente assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, spetta la riammissione in servizio, il mantenimento dell'anzianità ai soli fini della determinazione della indennità di licenziamento e la corresponsione del 50% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata durante il periodo della detenzione; corresponsione da effettuarsi dopo la notifica della suddetta decisione giudiziaria definitiva. Tale indennità viene portata al 75% per coloro che hanno persone a carico per le quali vengono percepiti gli assegni familiari. Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento di cui sopra si intende assumano con contratto a termine scadente al rientro dell'altro lavoratore. Per il personale chiamato o richiamato alle armi valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-29-2

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