CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 28
CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DELLE MERCI DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
In vigore dal 24 nov 1960
Al personale viaggiante incombe l'obbligo della piccola manutenzione e della pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento.
Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione, in linea di massima non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all' o sia assegnato a linee o gruppi di linee staccate di piccola importanza, anche se appartenenti a grandi aziende.
Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile.
Il lavoratore risponde dei danni, a lui imputabili causati al materiale ed alle merci che gli sono stati affidati; risponde inoltre degli smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna.
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in contraddittorio.
L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-28-2