CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 23

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso la stessa azienda, o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del salario minimo contrattuale della categoria sui appartiene il lavoratore e della indennità di contingenza relativa, nella misura del 4% per ogni triennio di anzianità, con un limite massimo di 4 trienni di anzianità. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri alimenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di salario in atto alle singole scadenze mensili. Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità pari il servizio prestato dal 1 gennaio 1945, con esclusione di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età. Per il coordinamento della presente disposizione con l'abrogata norma dell' del contratto 7 luglio 1948 per il personale dipendente da aziende esercenti autoservizi di concessione valgono le disposizioni della norma transitoria dell'accordo 27 giugno 1951. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore, ai fini degli aumenti decorrerà dal giorno dell'assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di salario mensile della nuova categoria. NORME TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SUGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate. TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954. Il lavoratore che all'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato i previsti quattro scatti di anzianità (ivi compresi quelli in cifra fissa di cui alla precedente tabella) avrà diritto ad un graduale ricalcolo degli aumenti periodici consolidati in cifra fissa, nel senso che al compimento del quinto triennio di anzianità utile uno dei predetti aumenti periodici in cifra fissa verrà sostituito da uno scatto del 4% della paga minima e della indennità di contingenza in vigore alla maturazione di detto quinto triennio. Sarà così ricalcolato l'eventuale secondo aumento periodico in cifra fissa al compimento di un ulteriore triennio sino a raggiungere il 16% della retribuzione sulla quale si calcolano gli aumenti periodici di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-23-2

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