CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 23
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 24 nov 1960
All'impiegato che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato come periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-23