CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 28
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 24 nov 1960
La retribuzione dell'impiegato è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennità di contingenza.
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilità.
L'impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili, nonché con premi di produzione e in tali casi gli sarà garantito, come media annuale il minimo di retribuzione in vigore nella località dove avviene la prestazione di lavoro a seconda, della categoria dell'impiegato.
In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potrà essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai puniti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 180 (centottanta).
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennità di contingenza, si fa riferimento agli accordi internofederali in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-28