CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 27

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
Gli impiegati, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e della medesima categoria di avranno diritto, mensilmente, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% da calcolarsi sul minimo contrattuale di stipendio mensile e sulla indennità di contingenza propria, della categoria cui appartiene l'impiegato. Al fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria, per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1937 con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria, i futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore intervenuto dopo il 1 giugno 1952 la cifra corrispondente agli aumenti periodici già, maturati sarà riportata nella misura del 50% in oggi giunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione della, nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui al comma precedente. La cifra corrispondente al 50% degli aumenti periodici già maturati da riportare in caso di passaggio di categoria degli impiegati, sarà assorbita in occasione della maturazione degli ultimi scatti di anzianità, in modo che l'importo dei dieci scatti biennali non venga ad essere superiore al 50% del minimo di stipendio della categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa, categoria (dal gruppo B al gruppo A della terza categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. NORME TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SUGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate. TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva l'impiegato alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità, le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzioni esistenti anteriormente al giugno 1954. L'impiegato che abbia scatti di anzianità antecedente al 1 giugno 1952 di cui alla precedente tabella, continuerà a beneficiare di ulteriori scatti biennali del 5% oltre i previsti fino a raggiungere il 50% dello stipendio sul quale si calcolano gli aumenti periodici di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-27

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