CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 22

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 24 nov 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale circostanza conservarle il posto all'impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendone l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il quinto e sesto mese. L'assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del sesto mese di gravidanza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo; pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all' a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre chè dette disposizioni risultino più favorevoli alla impiegata. L'assenza per gravidanza o puerperio nei limiti del periodo fissato per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, festività, 13ª mensilità, ecc.). Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo