CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 25

FERIE

In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a: giorni 18 di calendario in caso di anzianità da 1 a 2 anni; giorni 23 di calendario in caso di anzianità da oltre 2 anni e sino a 8 anni; giorni 26 di calendario in caso di anzianità da oltre 8 anni e sino a 18 anni; 1 mese di calendario in caso di anzianità oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze della azienda e dell'interesse dell'impiegato. Le ferie saranno calcolate per anno solare; nel caso di assunzione nel corso dell'anno l'impiegato maturerà al 31 dicembre dell'anno stesso il diritto ai corrispondenti ratei di ferie che gli verranno concessi con le modalità previste dal comma precedente. Qualora l'impiegato verrà richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dallo del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi motivo dà diritto al compenso, per le ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata l'azienda corrisponderà, all'impiegato non in prova, i ratei di ferie maturate e non godute ed ha diritto di ripetere la quota corrispondente al periodo di ferie godute e poi non maturate. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprenscindibili esigenze di lavoro dell'azienda, ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-25

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