CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 26

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ª mensilità di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dallo impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto d'impiego durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dello ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-26

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