CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 29

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 24 nov 1960
Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine di mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza, di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avrà anche facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-29

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