CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 33

DIVISA

In vigore dal 24 nov 1960
Qualora l'azienda prescriva che l'impiegato, per le mansioni che esplica, indossi una divisa, la relativa spesa sarà sostenuta per il 50% dal datore di lavoro e per il 50% dal prestatore d'opera. Il pagamento della somma a carico dell'impiegato verrà fatto in quote mensili da trattenere sullo stipendio. sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo