CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 37

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 24 nov 1960
Nei casi in cui non siano applicabili le disposizioni del successivo , all'impiegato licenziato non ai sensi dell' si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianità maturata precedentemente al 1 luglio 1937 la indennità di anzianità verrà al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianità maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1945 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile, ivi compresa l'indenità di contingenza, per ogni anno di anzianità. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennità di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae"; c) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile, ivi compresa l'indennità di contingenza, per ogni anno di ogni caso la liquidazione dell'indennità di anzianità verrà fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del cappotto. Per quanto concerne il calcolo della indennità di contingenza vedasi l'ultimo comma del presente articolo. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la 13ª mensilità e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte, con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianità, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di anzianità quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del liceziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' dei presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-37

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