CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 40

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
Al riguardo dispongono le norme del Codice civile (art. 2122) che disciplina la materia. In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore le indennità previste dagli saranno liquidate a titolo "indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile. In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (art. 565 Codice civile Libro delle Successioni). In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il declino anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.D.L. 1 agosto 1945, n. 708, ed eventuali modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-40

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