CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 36

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio Fino a 5 anni: prima categoria 2 mesi - seconda categoria un mese e mezzo - terza categoria un mese; Oltre i 5 e fino a 10 anni: prima categoria 3 mesi - seconda categoria 2 mesi - terza categoria 1 mese e mezzo; Oltre i 10 anni: prima categoria 4 mesi - seconda categoria 2 mesi e mezzo - terza categoria 2 mesi. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che dissolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso di licenziamento l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze della azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato Dell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-36

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