CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 35
BENEMERENZE NAZIONALI.
In vigore dal 24 nov 1960
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno;
2) ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazione o ad essi parificati a norma di legge 6 mesi;
3) decorati al valore, decorati all'ex ordine militare di Savoia (secondo la denominazione odierna), promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve, a norma dell' del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'autorità militare, nonché integrata dalla prova di mancato godimento precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-35