CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 32

DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai Superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria negli interessi dell'attività aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma; 4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-32

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