CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 32
32 / 91DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai Superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria negli interessi dell'attività aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-32