CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 30
INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di danaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità, per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a norne del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-30