CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 39
PREVIDENZA
In vigore dal 24 nov 1960
Agli effetti della previdenza l'azienda si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonché alle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-39