CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 44
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 24 nov 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali di categoria che richiedano la sua continua presenza è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità, non però agli effetti della tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-44