CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 48

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 24 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-48

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