CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 50

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 24 nov 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dall'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-50

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