CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 2
ASSUNZIONE
In vigore dal 24 nov 1960
All'atto dell'assunzione il lavoratore, a richiesta dell'azienda dovrà presentare i seguenti documenti: carta d'identità (o documento equipollente), libretto di lavoro, certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi, tessere e libretti di assicurazioni, certificati di studio e di lavoro che dimostrino le sue precedenti occupazioni, stato di famiglia. Inoltre il lavoratore deve esibire le patenti di abilitazione e gli altri documenti richiesti per l'esercizio di determinate attività lavorative. All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica.
In caso di nuove assunzioni costituirà titolo di preferenza l'aver già prestato servizio presso la stessa azienda con contratto a termine nella stessa qualifica e con piena soddisfazione dell'azienda stessa.
Il lavoratore deve pure dichiarare la sua abitazione e segnalazione ogni eventuale successivo cambiamento.
L'assunzione sarà comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, specificando:
a) data di assunzione;
b) la classifica e la qualifica a cui il lavoratore è assegnato;
c) il trattamento economico;
d) la residenza assegnatagli;
e) l'eventuale periodo di prova a cui sarà assoggetato ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-2-2