CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 3
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 24 nov 1960
Il personale assunto in servizio può essere assoggettato ad un periodo di prova la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi contrattuali, salvo quanto eventualmente disposto in contrario nel presente contratto. Durante il detto periodo la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo, in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle parti senza preavviso nè indennità. Qualora avvenga la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.
Durante il periodo di prova il personale ha diritto alla retribuzione minima della qualifica per la quale e stato assunto.
Trascorso il termine del periodo di prova, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte della azienda al lavoratore, questi si intenderà senz'altro tacitamente confermato in servizio effettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-3-2