CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 5

MUTAMENTO MANSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
L'azienda può adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica diversa dalla propria, purchè queste non comportino peggioramenti del trattamento economico, nè mutamenti sostanziali alla posizione del lavoratore e, in ogni caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni. Al lavoratore temporaneamente incaricato del disimpegno di mansioni superiori è corrisposto, in aggiunta alla propria retribuzione, un supplemento di paga pari alla differenza fra la paga minima della propria qualifica e quella minima relativa alle nuove mansioni. Il lavoratore che avrà svolto per due mesi consecutivi (o quattro mesi, anche a periodi non consecutivi in un anno) mansioni superiori alla sua qualifica, dovrà essere passato alla qualifica superiore, purchè vi sia la vacanza del posto. La nuova paga spettante al lavoratore per il passaggio definitivo di qualifica sarà corrisposta dal primo mese successivo a quello del passaggio stesso. DICHIARAZIONI A VERBALE In caso di inabilità dovuta a causa di servizio la azienda, - esclusa l'ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidità permanente - semprechè ne abbia la possibilità, cercherà di utilizzare il personale inabile in mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, nelle nuove mansioni, la normale attività. In tal caso verrà corrisposta la retribuzione della categoria di nuova assegnazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-5-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo