CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 8
PERMESSI E ASSENZE
In vigore dal 24 nov 1960
Il personale non può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.
Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta della retribuzione per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle punizioni di cui all'.
Le giustificazioni debbono essere comunicate alla azienda al più presto possibile e comunque non oltre il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo imprevisto impedimento.
Il personale viaggiante deve di norma segnalare l'assenza in tempo utile per la sua sostituzione.
In casi speciali possono essere accordati dalla Direzione dell'azienda permessi straordinari, con o senza retribuzione.
Agli operai che sono membri di organi direttivi confederali delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi senza retribuzione per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle già citate organizzazioni tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha, raggiunto presso l'azienda, un'anzianità di servizio di 6 mesi sarà concesso un congedo di 12 giorni, non di calendario, retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di previdenza sociale.
Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-8-2