CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 13

CORREDO

In vigore dal 24 nov 1960
Il personale viaggiante deve indossare in servizio la divisa che risulta composta dei seguenti capi: berretto; spolverino (o indumento sostitutivo); giacca; pantaloni; cappotto oppure giubba di pelle. Il berretto con fregio e lo spolverino (o indumento sostitutivo) vengono concessi gratuitamente dall'azienda. Gli altri capi sopra elencati, verranno pagati per il 50% dall'azienda e per il 50% dal lavoratore. Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due tute all'anno. Agli autisti verrà fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni. Il periodo di durata di ciascun capo di vestiario e così stabilito: - berretto (un anno); - spolverino o indumento sostitutivo (un anno); - pantaloni (un anno); - giacca (due anni); - cappotto (quattro anni); - giubba di pelle (otto anni). Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico, verrà fatto in quote mensili che il datore di lavoro tratterrà sulla paga. Il numero delle quote corrisponderà alla metà dei mesi di durata di ciascun indumento. La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l'uniforme di cui al primo comma, saranno disposti dalla direzione dell'azienda, previ accordi con la Commissione interna o il fiduciario aziendale. Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti sia quelli gratuiti, sia quelli a pagamento parziale, al personale che avrà superato il periodo di prova, eccezione fatta per il berretto e lo spolverino (o indumento sostitutivo) che saranno forniti all'atto di entrata in servizio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente dovrà trattenere gli indumenti corrispostigli dall'azienda (salvo quelli gratuiti) e versare le residui quote aziendali non maturate oltre naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo suo debito per le quote a suo carico. È concesso al lavoratore di restituire il cappotto o la giubba di pelle, nel qual caso l'azienda dovrà rimborsargli le quote di uso da lui versate e non usufruite. L'azienda potrà rivalersi dell'importo delle quote rimaste a suo credito sull'indennità di licenziamento e su ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. Gli indumenti forniti gratuitamente dall'azienda dovranno essere restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora non siano trascorsi i termini di durata. Al personale assunto a termine l'azienda fornirà in uso per la durata del servizio il berretto con fregio e lo spolverino o l'indumento sostitutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-13-2

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