CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 10
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 24 nov 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo settimanale di cui all';
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, con le altre che eventualmente in sostituzione ed in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti tredici solennità:
1. Capodanno (1 gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
3. Giuseppe (19 marzo);
4. Lunedi successivo a Pasqua;
5. Ascensione (mobile);
6. Corpus Domini (mobile);
7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8. Assunzione (15 agosto);
9. Ognissanti (1 novembre);
10. Immacolata Concezione (8 dicembre);
11. S. Natale (25 dicembre);
12. S. Stefano (26 dicembre);
13. Festa del Patrono del luogo dove ha sede la azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera La festa del S. Patrono sarà spostata d'accordo fra le organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, qualora questa coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo.
La retribuzione mensile di cui all' assorbe quanto dovuto ai lavoratori per le giornate di festività infrasettimanali non lavorate.
Qualora talune delle festività (di cui alle lettere b) e c) (esclusa la festività del Santo Patrono per cui vale il trattamento previsto al n. 13 della lettera c) del presente articolo) cadano di domenica è (dovuta una giornata di retribuzione, in aggiunta a quella mensile, calcolata sulla base di 1/26 della retribuzione mensile stessa.
Il lavoro eventualmente prestato in detti giorni dà diritto, ferme restando le retribuzioni mensili, alla retribuzione oraria del lavoro compiuto, aumentata della maggiorazione di cui all'.
Lo stesso trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.
fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-10-2