CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 15
TRASFERIMENTI
In vigore dal 24 nov 1960
All'impiegato che sia trasferito per ordine dell'Azienda da una sede aziendale ad altra della stessa ditta e situata in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e familiari (i viaggi in ferrovia verranno effettuati in 1ª classe) e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una, mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilità di retribuzione (stipendio di fatto contingenza) l'ordine di trasferimento sarà comunicato all'impiegato almeno 20 giorni prima del giorno in cui dovrà essere raggiunta la nuova residenza.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dello impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte a metà.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechè questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
All'impiegato trasferito verrà conservata ad personam la differenza risultante dall'eventuale maggiore stipendio della zona di provenienza, mentre l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura prevista per la nuova località di destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennità di anzianità, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 133 mensilità, diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sarà considerato dimissionario.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessità non competono le indennità di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-15