CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 6
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 24 nov 1960
La durata del lavoro del personale addetto agli a autoservizi di linea extraurbani è regolato dalla legge 4 febbraio 1958, n. 138.
Per il personale viaggiante degli autoservizi non previsti dalla predetta legge, valgono le seguenti norme.
La durata normale di lavoro effettivo è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Rientrano nel computo dell'orario di lavoro effettivo:
a) quello impiegato per la guida e il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;
b) quello corrente per eventuali servizi pre o post orario di linea (carico e scarico merci in magazzino, tempo per portare la vettura dalla rimessa al posto di partenza, carico e scarico bagagli, posta, ecc. e le soste di durata inferiore ai 30 minuti primi);
c) quello per i ritardi giustificati dovuti a causa di forza maggiore;
d) il 12% del periodo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo di cui al comma seguente.
Il lavoratore che non sia in trasferta (intendendosi per tale anche il solo pernottamento) deve essere lasciato libera in residenza, per un periodo ininterrotto e di almeno 9 ore su 24.
Per il lavoratore in trasferta il periodo di lavoro è sempre di 15 ore.
L'orario di lavoro deve essere predisposto dall'azienda in modo che il personale ne abbia preventiva e tempestiva conoscenza.
In caso di prestazione di lavoro in limiti eccedenti quello sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'.
Per il personale d'ufficio, di custodia, portieri, guardiani e fattorini, adibiti questi ultimi ad un lavoro discontinuo, l'orario di lavoro è di ore 10 giornaliere e 60 settimanali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-6-2