CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 4

ASSUNZIONE A TERMINE

In vigore dal 24 nov 1960
Il personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, congedi straordinari, richiamo alle armi, ecc. Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con l'indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo di durata del servizio. Il personale assunto con contratto a termine gode di tutte le disposizioni previste dal presente contratto. salvo quelle che siano incompatibili con la natuara del contratto a termine e salvo quelle relative al preavviso e all'indennità di licenziamento. Il lavoratore che alla scadenza convenuta è mantenuto in servizio senza proroga scritta e consensuale del contratto a termine si intende tacitamente confermato come effettivo con il relativo trattamento. Date le speciali caratteristiche dell'industria, in caso di rinnovazione o proroga del contratto a termine, qualora questo venga stipulato per un periodo, in una o più volte, superiore ai tre mesi, il lavoratore avrà diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ai ratei della indennità prevista dall' anche per il periodo del primo contratto termine oltre che per la sua rinnovazione o proroga. Qualora l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto e apparisca invece fatta, per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale effettivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-4-2

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