CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 17

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 24 nov 1960
Tutto il personale ha diritto alla gratifica natalizia nella misura della retribuzione mensile ultima raggiunta, da corrispondersi non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Si considera mese compiuto la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-17-2

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