CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 20
INDENNITÀ CONCORSO PASTO
In vigore dal 24 nov 1960
Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trova abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori della residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata "concorso pasto" di importo pari al 25% di una frazione dell'indennità di trasferta, calcolata come previste all'.
L'indennità non è dovuta al personale che - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti.
Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra.
L'indennità assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'.
La stessa indennità di concorso pasto compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto.
Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-20-2