CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 46

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 24 nov 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni stipulanti sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-46

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