CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 21
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza, e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
b) nove mesi per anzianità di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti;
c) dodici mesi per anzianità di servizio oltre i sei anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per l'anzianità di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi due mesi; metà retribuzione globale per i quattro mesi successivi;
per l'anzianità di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi tre mesi; metà retribuzione globale per i sei mesi successivi:
per l'anzianità di cui al punto c): intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; metà retribuzione globale per gli otto mesi successivi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennità per licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, (indennità di anzianità per licenziamento, dimissioni, ferie, 13ª mensilità, ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-21