CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 16
TRASFERTE
In vigore dal 24 nov 1960
All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe se effettivamente incontrate;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, semprechè siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegato, l'indennità, verrà ridotta al 15%.
Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore, tali indennità verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa.
Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-16