CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 32
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 nov 1960
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo , al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'.
a) 100% nei seguenti casi:
1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età;
2) donne che abbiano compiuto i 50 anni di età o che si dimettano per maternità o matrimonio;
3) ai dimissionari per malattia, infortunio o trasferimento;
4) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda;
b) 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda;
c) 50% al dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda;
d) 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-32-2