Art. 32 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 32

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo , al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'. a) 100% nei seguenti casi: 1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età; 2) donne che abbiano compiuto i 50 anni di età o che si dimettano per maternità o matrimonio; 3) ai dimissionari per malattia, infortunio o trasferimento; 4) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda; b) 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda; c) 50% al dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda; d) 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-32-2