CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 32
83 / 91INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 nov 1960
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo , al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'.
a) 100% nei seguenti casi:
1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età;
2) donne che abbiano compiuto i 50 anni di età o che si dimettano per maternità o matrimonio;
3) ai dimissionari per malattia, infortunio o trasferimento;
4) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda;
b) 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda;
c) 50% al dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda;
d) 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-32-2