CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 31

PREAVVISO

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento in tronco, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno. I termini di preavviso sopraindicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni. È in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso. Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondenti e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto od in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà diritto di trattenergli il corrispondente importo, dovutogli a qualsiasi titolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-31-2

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