CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 34
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di morte del lavoratore l'azienda, ai sensi e con le modalità, previste dall'art. 2122 del Cod. Civ., deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, l'indennità prevista dagli del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-34-2