Art. 34 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai

Art. 34

85 / 91

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di morte del lavoratore l'azienda, ai sensi e con le modalità, previste dall'art. 2122 del Cod. Civ., deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, l'indennità prevista dagli del presente contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-34-2