CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 34
85 / 91INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di morte del lavoratore l'azienda, ai sensi e con le modalità, previste dall'art. 2122 del Cod. Civ., deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, l'indennità prevista dagli del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-34-2