CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 33
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 24 nov 1960
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo , al lavoratore licenziato non ai sensi dell' verrà corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura di:
8 giorni per ogni anno fino a 5 anni;
10 giorni per ogni anno da 5 a 12 anni;
14 giorni per ogni anno oltre i 12 anni.
Agli effetti della liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Le indennità di cui al primo comma si adottano per le anzianità maturate dal lavoratore a partire dal 1 aprile 1948 e sono calcolate in base all'intera, retribuzione; l'anzianità precedente sarà computata agli effetti del diritto alle maggiori indennità stesse, per il periodo successivo alla data del 1 aprile 1948.
Per l'anzianità precedente al 1 aprile 1948 valgono le norme dell' del contratto di lavoro 21 marzo 1928 in base alle quali l'indennità di licenziamento è la seguente:
a) personale viaggiante: sette giorni di paga per ogni anno di servizio effettivo considerando come anno intero la frazione superiore a 6 mesi;
b) personale di officina, di custodia e di fatica: cinque giorni di paga per ogni anno di servizio.
Le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa non interrompono l'anzianità.
Le indennità di cui al presente articolo sono liquidate sull'intera retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro comprensiva dell'indennità di contingenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-33-2