CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 39
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 24 nov 1960
Ferma restando la inscindibilità e la correlatività di ogni istituto del presente contratto e la non cumulabilità con alcun altro trattamento, le parti si danno atto di non aver inteso di sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore nei singoli istituti, condizioni che dovranno essere mantenute in vigore "ad personam".
Tale miglior trattamento assorbirà, fino a concorrenza, gli eventuali miglioramenti accordati per lo stesso istituto successivamente ai lavoratori stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-39-2