CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai
Art. 21
72 / 91INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO
In vigore dal 24 nov 1960
L'indennità di pernottamento nella misura di un terzo della indennità di trasferta di cui all' compete a tutto il personale costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la quota di trasferta (un terzo) relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennità di pernottamento viene ridotta a L. 150 (vedasi anche , lett. g).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-21-2