Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 65
Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.
In vigore dal 6 gen 1959
Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli è in facoltà dell'ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.
Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilità del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-65