Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 62
Descrizione od infruttuosità delle gare o dei concorsi.
In vigore dal 6 gen 1959
Deserzione od infruttuosità delle gare o dei concorsi.
Nel caso di deserzione od infruttuosità delle aste e dei concorsi di cui agli , le rivendite possono essere assegnate in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria cui esse appartengono, ai dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato collocati a riposo e rispettive vedove o figlie nubili: alle vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attività di servizio, nonché ai commessi e coadiutori che abbiano prestato servizio nelle rivendite per almeno cinque anni senza dar luogo a rilievi.
Ove la stessa rivendita sia richiesta da due o più persone, fra quelle sopra indicate, è preferito l'aspirante con maggior carico di famiglia ed in caso di parità chi dispone del locale preferibile a giudizio discrezionale dell'Ispettorato compartimentale.
Quando non trovi applicazione la disposizione di cui innanzi, l'assegnazione può aver luogo a favore di chi dispone del locale già sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
È in facoltà della Direzione generale disporre in ogni caso la ripetizione dell'asta o del concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-62